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STUDIO LEGALE VECCHIO MASOERO
ASSOCIAZIONE TRA AVVOCATI IN TORINO
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L’emergenza sanitaria ha imposto  ai giuristi, compresi Avvocati e Magistrati, una nuova e, per certi versi, inedita riflessione su alcuni concetti che nessuno immaginava potessero irrompere così rapidamente e profondamente  nel lessico del diritto: eccezionalità nel senso di stato di eccezione, deroga e  limitazione nel senso di necessitata acquiescenza di diritti fondamentali, sospensione nel senso di temporanea, ma incerta nella durata, interruzione dell’esercizio pieno della funzione giurisdizionale.  
 
 
Il dibattito su questi temi ed il significato di questi concetti è stato variamente declinato nel progredire dei tempi e delle misure.
 
Da una iniziale – e quasi generalizzata - condivisione sulla necessità di intervenire bilanciando adeguatamente principi e diritti con la prevalente esigenza di tutelare la Salute (seppure con qualche legittimo interrogativo sulla capacità di assicurare tale adeguatezza), il dibattito si è evoluto, nel tempo, circa la conformità dei limiti imposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) e dalla legislazione eccezionale alla Costituzione. Ad oggi la discussione è approdata ad ulteriori analisi finalizzate a valutare se, stante l’emergenza, era possibile, fin dall’origine, ritenere lecita, o comunque sopportabile, una sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti. Nondimeno si deve già registrare un primo, silente, intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo chiamata ad esprimersi su un ricorso ex art. 39 del Regolamento per l’applicazione di provvedimenti cautelari e provvisori nei confronti dello Stato Italiano. Più precisamente la domanda riguardava un condannato detenuto affetto da diverse patologie con pena residua inferiore a 18 mesi al quale era stata negata, dal Magistrato di Sorveglianza,  la detenzione domiciliare. La Corte in data 22 aprile ha emesso un comunicato nel quale precisa che non darà “indicazioni al Governo italiano di adottare, allo stato, una misura provvisoria”. Presumibilmente – non essendovi obbligo di motivazione nell’adozione di provvedimenti provvisori – sulla decisione ha influito la circostanza che, nel corso della  procedura urgente, il Tribunale di Sorveglianza competente abbia fissato, a breve, l’udienza conseguente alla prima decisione negativa.
In questa pagina vengono pubblicate una breve Guida sulle modalità di redazione e deposito del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ai senìsi dell'art. 39 del Regolamento al fine di domande misure cautelari provvisorie.









Art. 39
 
1.   La Camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di permanenza designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d’ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione p ritenuta necessaria nell’interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura
 
 
2.   All’occorrenza il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell’ambito di una causa
 
 
3.   La camera o se del caso il presidente della sezione o un giudice di permanenza designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare a fornire informazioni su eventuali questioni relative all’attuazione delle misure provvisorie indicate
 
 
4.   Il presidente della Corte può designare dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudici di permanenza per decidere sulle richieste di misure provvisorie.
 
 
 
L’art. 39 del Regolamento disciplina una procedura di natura cautelare in virtù della quale la Corte – nella prospettiva di un Ricorso già proposto o da proporre – assume “misure provvisorie” la cui adozione è ritenuta a tutela della lesione lamentata.






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